Consulenti indipendenti: la lunga rincorsa
La figura del consulente finanziario indipendente è stata introdotta nel nostro ordinamento in sede di recepimento della Direttiva MiFID e solo oggi, dopo quasi cinque anni, è possibile affermare che il quadro normativo è definito.
Si è trattato di un percorso lungo e accidentato iniziato nel 2007 con l’introduzione dell’art. 18 bis del Testo Unico della Finanza che disciplina i consulenti finanziari persone fisiche e proseguito, nel 2009, con l’introduzione dell’art. 18 ter del TUF in tema di società di consulenza finanziaria.
La suddetta normativa primaria disciplinante i consulenti finanziari persone fisiche e le società di consulenza finanziaria necessitava, peraltro, di attuazione attraverso plurimi provvedimenti rimessi alla competenza della Consob e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In assenza della compiuta adozione della suddetta normativa secondaria di attuazione, non è stato possibile sino ad oggi procedere con l’avvio del nuovo albo in cui dovranno iscriversi i consulenti finanziari persone fisiche e le società di consulenza finanziaria.
Dato il lungo tempo trascorso ed il tortuoso iter normativo seguito, è opportuno ricordarne i passaggi salienti.
In particolare, nel 2008 è stato adottato il Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari persone fisiche (Decreto Ministeriale n. 206 del 24 dicembre 2008), nel 2010 è stata adottata la Delibera Consob n. 17130 in materia di regole di comportamento dei consulenti finanziari e, da ultimo, nell’aprile del 2012, è stato adottato il Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria nonché di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (Decreto Ministeriale n. 66 del 5 aprile 2012).
Definito il quadro normativo ed in attesa della partenza effettiva del nuovo albo, sono numerosi i profili e gli aspetti di interesse.
Su tutti si impone, peraltro, il requisito dell’indipendenza che rappresenta il metro di misura attraverso cui i consulenti persone fisiche e le società di consulenza finanziaria dovranno rapportarsi per stabilire quali attività possono essere svolte e, soprattutto, quali dovranno essere i limiti e le modalità operative concrete delle stesse attività.
I consulenti finanziari persone fisiche non potranno intrattenere “direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”. I consulenti finanziari, inoltre, non possono percepire, in relazione al servizio di consulenza, alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio (art. 5 Decreto Ministeriale n. 206 del 24 dicembre 2008).
Le società di consulenza finanziaria non potranno intrattenere “direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”. Al pari non possono essere iscritte all’albo le società di consulenza finanziaria “qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l’indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”. Anche le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio (art. 3 del Decreto Ministeriale n. 66 del 5 aprile 2012)
Sia i consulenti persone fisiche, sia le società di consulenza finanziaria sono tenuti a informare l’Organismo tenuto alla gestione dell’albo dei rapporti in grado di condizionarne l’indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L’Organismo sarà chiamato a valutare se tali rapporti possano pregiudicare il requisito di indipendenza e, nel caso, costituire motivo di cancellazione dall’albo.
Appare evidente che le disposizioni normative sopra richiamate in materia di indipendenza fissano principi generali e, pertanto, impongo precise scelte e responsabilità da parte dei consulenti finanziari persone fisiche e delle società di consulenza finanziaria, scelte cui conseguono del resto verifiche e valutazioni da parte delle Autorità di settore.
Oggi tali scelte sono possibili in ragione della definizione del quadro normativo ed, anzi, imposte in quanto a breve, ci si augura, sarà avviato l’Albo dei consulenti finanziari persone fisiche e delle società di consulenza finanziaria.
Avv. Fabio Civale (fabio.civale@